Esecuzione di lavori semplici

Erogasmet garantisce l’esecuzione di lavori semplici entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi* dalla data d’accettazione del preventivo di spesa

*si considerano giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali.

I termini indicati non comprendono i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni a carico dell’azienda.
Tale tempistica decorre dalla data di consegna delle autorizzazioni il cui ottenimento non è di competenza dell’azienda, oppure dalla data di predisposizione delle opere edili/impiantistiche indicate nel preventivo di spesa.

Qualora per l’esecuzione della prestazione si sia fissato un appuntamento posticipato nel conteggio del tempo di esecuzione della prestazione non vanno considerati i giorni compresi tra la data dell’appuntamento proposto e la data dell’appuntamento posticipato.

La prestazione verrà fatturata secondo gli importi indicati nella sezione “Prestazioni accessorie al servizio principale di distribuzione e relativo prezziario”.

Definizione di “lavori semplici”

I “lavori semplici” consistono nella realizzazione, modifica o sostituzione dell’allacciamento in bassa pressione, o dell’allacciamento in media pressione, per contatori con portata non maggiore alla classe G6.

Indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini

Se i tempi descritti non vengono rispettati, il richiedente riceverà un indennizzo per il disagio subito pari a:
– € 35,00 per contatori di portata minore o uguale alla classe G6
– € 70,00 per contatori di portata maggiore alla classe G6 e minore o uguale alla classe G25
– € 140,00 per contatori di portata maggiore alla classe G25

Gli indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato in seguito:
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Per informazioni più dettagliate potete consultare la RQDG dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.