Erogasmet garantisce la disattivazione della fornitura entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi* dalla data della richiesta
*si considerano giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali.
Qualora per l’esecuzione della prestazione si sia fissato un appuntamento posticipato nel conteggio del tempo di esecuzione della prestazione non vanno considerati i giorni compresi tra la data dell’appuntamento proposto e la data dell’appuntamento posticipato.
La prestazione verrà fatturata secondo gli importi indicati nella sezione “Prestazioni accessorie al servizio principale di distribuzione e relativo prezziario”.
Indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini
Se i tempi descritti non vengono rispettati, il richiedente riceverà un indennizzo per il disagio subito pari a:
– € 35,00 per contatori di portata minore o uguale alla classe G6
– € 70,00 per contatori di portata maggiore alla classe G6 e minore o uguale alla classe G25
– € 140,00 per contatori di portata maggiore alla classe G25
Gli indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato in seguito:
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Per informazioni più dettagliate potete consultare la RQDG dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.