Raccolta della misura

In caso di misuratore accessibile, il Distributore deve rispettare la frequenza di raccolta della misura secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14bis del TIVG.

Il mancato rispetto di quanto previsto comporterà la corresponsione di un indennizzo automatico pari a 35 euro.

Per informazioni più dettagliate potete consultare la RQDG dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.