Tariffe in vigore per l’anno 2024
Con la Delibera 631/2023/R/gas “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2024” l’ARERA ha determinato (riportandone i valori nelle tabelle allegate) le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2024.
Con la Delibera 633/2023/R/com “Aggiornamento, dal 1 gennaio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali” ARERA approva per il primo trimestre del 2024 i valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1 e UG3 nonché i valori del bonus gas ordinario (CCG) per l’intero anno.
I valori delle componenti tariffarie UG2C e UG2K approvati con Delibera 134/2023/R/com “Aggiornamento, dal 1 aprile 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG. Disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche alla RTDG” rimangono validi anche per il 2024.
La Delibera 113/2024/R/com “Aggiornamento, dal 1 aprile 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Disposizioni alla cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche al TIPPI” conferma per il secondo e per il terzo trimestre 2024 i valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1 in vigore dal 1 gennaio 2024 e aggiorna i valori della componente tariffaria UG3 validi dal 1 aprile 2024 come riportati all’ottavo foglio della tabella allegata.
La Delibera 263/2024/R/com “Aggiornamento, dal 1 luglio 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito alle componenti RTTG. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche al TIPPI.” conferma per il terzo trimestre 2024 i valori delle componenti GS, RE, RS, UG1 (Tabella 9 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com) e UG3 (Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com) valide per il secondo trimestre lasciando invariata la componente UG2.
La Delibera 384/2024/R/com “Aggiornamento, dal 1 ottobre 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG” approva per il quarto trimestre 2024 i valori delle componenti GS, RS, e UG1 come riportati in Tabella1 allegata alla deliberazione.
La Delibera 384/2024/R/com inoltre conferma i valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com e i valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, lasciando invariata la componente UG2.
Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili alla pagina Tariffe distribuzione e misura del sito di ARERA.
Al fine di consentire alle Imprese di Vendita di applicare correttamente ai clienti finali la componente tariffaria “Canoni comunali” di cui all’art.59 della RTDG, derivante dal valore COL approvato dall’ARERA, ne pubblichiamo, di seguito, il valore espresso in euro per punto di riconsegna per anno, distinto per ogni località. Tale componente tariffaria sarà fatturata agli Utenti della distribuzione con competenza dal 1° gennaio 2024.
Componente tariffaria Canoni comunali
Società | ID Località | Nome località | Euro/Pdr/Anno |
Erogasmet S.p.A. | 2329 | Cameri (NO) | 2,314934 |
Erogasmet S.p.A. | 5910 | Capriano del Colle (BS) | 8,392343 |
Erogasmet S.p.A. | 5913 | Costa Volpino (BG) | 3,085840 |
Erogasmet S.p.A. | 5914 | Lovere (BG) | 3,939323 |
In ottemperanza all’articolo 6 della delibera 427/2015/R/GAS dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, si segnala che dal 1° ottobre 2016, l’altitudine utilizzata ai fini del calcolo del coefficiente Kp di cui all’articolo 6, comma 2, della RTDG, per i punti di riconsegna gestiti a pressioni relative minori o uguali a 0,025 bar e dotati di apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni standard di temperatura e caratterizzati da un differenziale di altitudine tra i medesimi punti di riconsegna e il punto di riferimento convenzionale superiore a 150 m, è l’altitudine media per fascia altimetrica.
Si segnala, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 12.3.1 “Fatture relative al servizio di distribuzione” del Codice di rete tipo, che Erogasmet effettua la “ripartizione dei consumi fra due anni termici” tramite il metodo del “pro quota die” ex provvedimento Cip n.24/88.