Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
▶ Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità sta definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) :
Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna) | 2021 | ||||
Zona climatica | |||||
A/B | C | D | E | F | |
Famiglie fino a 4 componenti |
|||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 67 | 83 | 109 | 136 | 170 |
Famiglie oltre a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 93 | 121 | 157 | 192 | 245 |
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 130/21, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, con la deliberazione 396/R/com/2021 sono stati introdotti bonus sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Appendice 2 all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i..
Ammontare della compensazione integrativa per i clienti domestici (€/trimestre per punto di riconsegna) | 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 | ||||
Zona climatica | |||||
A/B | C | D | E | F | |
Famiglie fino a 4 componenti |
|||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 67 | 83 | 109 | 136 | 170 |
Famiglie oltre a 4 componenti | |||||
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento | 93 | 121 | 157 | 192 | 245 |
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 63/2021/R/com ha definito le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni.
Indipendentemente dai tempi necessari per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, il bonus 2021 sarà comunque riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate.
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati fino ad esaurimento secondo la modalità precedente.